Liquidazioni infrannuali – anticipati i termini per l’esercizio della detrazione in caso di ricezione tardiva della fattura
Art.14, Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119
Nell’informativa del 23 gennaio 2018 segnalavamo una difficoltà operativa sorta a seguito della pubblicazione della Circolare n.1/2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Prima della Circolare, per prassi consolidata (e come da disposizioni in vigore) una fattura (poniamo) di febbraio, ma ricevuta nei primi giorni di marzo, per merce consegnata a febbraio, poteva essere registrata dall’acquirente entro il termine per la liquidazione e il versamento IVA (16 marzo), con riferimento al mese di febbraio (competenza). L’IVA veniva così detratta a febbraio, con effetto favorevole sull’IVA versata il 16 marzo. La soluzione era logica e condivisibile, anche perché risultava allineato il termine di versamento per il fornitore con il termine di detrazione per il cliente.
L’Agenzia delle Entrate però, a seguito di modifiche normative, forniva dal 2018 un’interpretazione sfavorevole ai contribuenti. Tornando all’esempio, l’acquirente avrebbe potuto detrarre l’IVA – per la fattura di febbraio ricevuta nei primi giorni di marzo – soltanto a marzo, con effetto favorevole sull’IVA versata il 16 aprile.
Questo sistema, disallineando il versamento del fornitore (16 marzo) con la detrazione del cliente (16 aprile), pur garantendo allo Stato un anticipo di gettito, ha generato non poche difficoltà agli operatori.
Avevamo a suo tempo proposto alcuni suggerimenti: concordare con i propri fornitori tempi più veloci per la consegna delle fatture, chiedere modalità di invio tracciabili per certificare la data di ricezione, porre attenzione alle registrazioni (coordinamento protocolli e date di recezione), ecc.
Il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità per il 2019 (D.L. n.119/2018), in vigore dal 24 ottobre 2018 (pur in attesa della definitiva conversione in legge, immediatamente applicabile), risolve il problema (art.14), aggiungendo un significativo periodo al comma 1, art.1, D.P.R. n.100/1998: entro il giorno stabilito per il versamento dell’IVA (16 di ciascun mese) “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente“.
Pertanto, già dalla prossima scadenza (16 novembre 2018), una fattura (poniamo) di ottobre, ma ricevuta e annotata entro il 15 novembre, per merce ricevuta ad ottobre, potrà essere detratta ai fini IVA con riferimento a ottobre (non più novembre), e benefici effetti sul versamento in scadenza il 16 novembre (non più 16 dicembre).
La nuova regola vale soltanto per le liquidazioni in corso d’anno (c.d. infrannuali). Dunque la fattura di dicembre 2018, ma ricevuta il 10 gennaio 2019, per merce consegnata a dicembre 2018, non potrà essere conteggiata a favore dell’acquirente nell’IVA in scadenza 16 gennaio 2019 (riferimento mese di dicembre 2018), ma bisognerà attendere il versamento del 16 febbraio 2019.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.
Anzio, 29 ottobre 2018
Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista