NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Regole e modalità della rottamazione bis

LE TRE DIFFERENTI FATTISPECIE

La nuova procedura di rottamazione prevede differenti regole e modalità, in relazione a tre profili distinti:

1. Carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, già rottamabili lo scorso anno, ma per i quali non è stata presentata istanza dal contribuente debitore (di seguito, carichi 2000-2016);

2. Carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ma non rottamabili a suo tempo in quanto compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il contribuente debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (di seguito, carichi 2000-2016 ripescati);

3. Carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (di seguito, carichi 2017).

Non sempre è agevole individuare la data in cui il carico è stato affidato all’agente della riscossione (solitamente Equitalia, ora Agenzia delle Entrate – RiscossioneAder). Oltre agli atti, che spesso non contengono tale informazione, occorre esaminare le comunicazioni cui l’Ader è tenuta, e, nel dubbio, verificare presso le competenti sedi Ader.

In tutti e tre i casi la domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018. Esistono però differenze nei requisiti di accesso, nelle modalità di pagamento e nella tempistica.

I CARICHI 2000-2016

15 maggio 2018: deve essere presentata la domanda (è possibile soltanto per coloro che non hanno già presentato la domanda nel corso della precedente rottamazione).

30 settembre 2018: l’agente della riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle rate, e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

31 ottobre 2018: versamento della prima rata, pari al 40% del totale (o versamento integrale).

30 novembre 2018: versamento della seconda rata, di pari importo rispetto alla precedente e pari al 40% del totale.

28 febbraio 2019: versamento della terza e ultima rata, pari al 20% del totale.

I CARICHI 2000-2016 c.d. ripescati

15 maggio 2018: deve essere presentata la domanda (è possibile soltanto per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente per non aver tempestivamente pagato tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016).

30 giugno 2018: l’agente della riscossione comunica al debitore l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate.

31 luglio 2018: il debitore è tenuto a pagare in unica soluzione l’importo come sopra comunicato. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento (anche per un solo giorno o un solo centesimo) determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.

30 settembre 2018: l’agente della riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle rate, e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

31 ottobre 2018: versamento della prima rata, pari al 40% del totale (o versamento integrale).

30 novembre 2018: versamento della seconda rata, di pari importo rispetto alla precedente e pari al 40% del totale.

28 febbraio 2019: versamento della terza e ultima rata, pari al 20% del totale.

31 marzo 2018: l’agente della riscossione comunica (posta ordinaria) al debitore i carichi affidati entro il 30 settembre 2017 per i quali risulta non ancora notificata la cartella di pagamento, o inviato al debitore l’avviso (parificato in sostanza alla cartella di pagamento) conseguente alla notifica di accertamenti fiscali esecutivi, o di note di addebito Inps. L’informazione è essenziale in quanto il contribuente potrebbe non essere a conoscenza della presenza di carichi definibili. Si consiglia comunque di attivarsi presso gli uffici competenti, dal momento che il mezzo di invio prescelto (posta ordinaria) non sempre garantisce l’effettiva conoscenza in capo al destinatario.

15 maggio 2018: deve essere presentata la domanda (a differenza dei ripescati, è possibile anche da parte di chi non ha adempiuto a versamenti relativi ai piani rateali in essere).

30 giugno 2018: l’agente della riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle rate, e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

31 luglio 2018: versamento della prima (o unica) rata.

30 settembre 2018: versamento della seconda rata.

31 ottobre 2018: versamento della terza rata.

30 novembre 2018: versamento della quarta rata.

28 febbraio 2019: versamento della quinta rata.

Si tratta del numero massimo di rate (di pari importo). E’ possibile naturalmente ricorrere al versamento in un numero inferiore di rate o in unica rata alla prima scadenza.

GLI INTERESSI SULLE RATE

Si conteggiano dal 1° agosto 2018, ed ammontano al 4,5% annuo.

GLI EFFETTI DELLA ROTTAMAZIONE SULLE SOMME DOVUTE

Come già spiegato in nostre precedenti informative, la definizione consente lo sgravio di interessi di mora (quelli che l’agente della riscossione applica per i pagamenti eccedenti i 60 giorni dalla notifica della cartella) e sanzioni (comprese le somme aggiuntive tipiche dei crediti previdenziali) comprese nei carichi definiti.

Restano invece dovute le seguenti somme:

– Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi (interessi da ritardata iscrizione a ruolo – sono quelli calcolati direttamente dall’ente impositore).

– Somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (sul capitale e sugli interessi). Ricordiamo che, per i carichi affidati dal 2016, gli aggi si applicano nella misura del 3% fino al sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, nella misura del 6% oltre tale data (per gli anni precedenti gli aggi erano conteggiati in misure superiori, variabili in relazione all’epoca dell’affidamento).

– Altre somme maturate a favore dell’agente della riscossione (rimborso spese per le procedure esecutive, rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento).

La rottamazione non può avvenire per una serie di carichi:

– Risorse proprie tradizionali UE (es. Iva riscossa all’importazione, dazi doganali).

– Somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato.

– Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

– Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

– Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione di norme tributarie o per violazione degli obblighi relativi a contributi previdenziali.

Ricordiamo per inciso la posizione di molte casse professionali, che non ritengono rottamabili le somme a loro credito.

Anche i ruoli per sanzioni da violazioni del codice della strada possono essere definiti, ma con uno sgravio limitato, riguardando soltanto gli interessi sulle sanzioni amministrative, che restano dovute (insieme all’aggio sulle sanzioni, e alle spese di esecuzione e notifica).

Si ricorda che è possibile, da parte del contribuente, selezionare i singoli carichi che si intendono definire, anche all’interno del singolo atto (che può contenere più carichi distinti).

LA ROTTAMAZIONE PER LE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI CHE GESTISCONO IN PROPRIO LA RISCOSSIONE, ANCHE AFFIDANDOSI A CONCESSIONARI PRIVATI

E’ prevista a condizione che tali enti (regioni, province, città metropolitane, comuni) abbiano deliberato in merito, nei termini di legge. I comuni che hanno deliberato in tal senso ne danno notizia nei siti istituzionali. Nel caso, le entrate, anche tributarie (es. Ici, Imu, Tasi, Tarsu, Tari, Tares, imposta sulla pubblicità), non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017, possono essere sgravate delle (sole) sanzioni. A differenza dell’altra rottamazione, pertanto, gli interessi (oltre al capitale) sarebbero comunque dovuti. Ciò ad eccezione delle multe stradali, che non potrebbero mai essere azzerate o ridotte, se non nella parte relativa agli interessi.

Per le modalità di definizione occorre verificare con attenzione i provvedimenti dei comuni interessati. Ciò in quanto ogni ente ha il potere di stabilire il numero delle rate e la relativa scadenza (che non può superare il 30 settembre 2018 – anche se giungono notizie di comuni che hanno disposto margini più ampi), le modalità di presentazione della domanda (anche in relazione ai termini, alla scelta del numero delle rate, all’impegno della rinuncia ai contenziosi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza), il termine entro il quale viene trasmessa al debitore la comunicazione con l’indicazione delle somme dovute, delle singole rate e delle relative scadenze.

ATTENZIONE ALLE SCADENZE

Si ricorda che l’omesso o tardivo versamento (anche di un solo giorno), così come l’insufficiente versamento (anche di un solo centesimo) rendono inefficace la rottamazione. Si tratta di una disposizione particolarmente penalizzante (peraltro non si ritiene neanche applicabile l’esimente del lieve inadempimento), che comporta conseguenze piuttosto gravi (fermo restando che, quanto versato, viene comunque scomputato). In sintesi:

– Si perdono gli effetti della rottamazione (sgravio delle sanzioni e degli interessi di mora).

– Il debito residuo non può più essere dilazionato. Tale preclusione non opera, per i carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017, se alla data di presentazione della domanda di definizione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito Inps), o la cartella non era stata notificata.

– Riprendono immediatamente le azioni esecutive sospese.

– Decadono con effetto retroattivo eventuali certificazioni di regolarità fiscale e contributiva.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ferme restando le peculiarità relative agli enti locali che riscuotono in proprio, la domanda va presentata entro il 15 maggio 2018, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet.

Nella domanda il debitore:

– Indica il numero di rate prescelto (nei limiti stabiliti dalla legge). L’omessa indicazione equivale ad opzione per il versamento in unica soluzione alla prima scadenza. L’indicazione di un numero di rate superiore a quello massimo consentito equivale ad opzione per il versamento nel numero massimo di rate consentito, in relazione alla fattispecie di definizione.

– Indica la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la rottamazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Sul punto, si consiglia un attento confronto con il difensore tributario. I risvolti di tale impegno possono essere molteplici e debbono essere attentamente valutati, anche per evitare sgradevoli sorprese (si pensi agli adempimenti processuali, alla sorte delle spese di giudizio, alle definizioni parziali, alle definizioni riguardanti somme in pendenza di giudizio, ai possibili esiti della controversia, ecc.).

La domanda può essere sostituita o revocata, ma sempre entro il 15 maggio 2018.

E’ possibile la presentazione diretta o tramite intermediario (allegando copia del documento di identità del debitore e dell’intermediario). E’ ammessa la consegna diretta (all’Ader), l’invio mediante PEC, ovvero l’inoltro tramite procedura on line prevista dal sito Ader, rispettando

scrupolosamente le norme che presiedono la compilazione della modulistica, i tempi, gli obblighi di allegazione dei vari documenti, ecc.

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SULLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE

La presentazione della domanda incide sulle attività di riscossione nei confronti del debitore, nei termini che seguono.

– Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

– Fino alla scadenza della prima o unica rata, per i debiti oggetto della domanda è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione, e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data. A questo punto possono profilarsi due scenari, che il debitore deve attentamente valutare (anche in relazione alle proprie disponibilità economiche e finanziarie):

o Non viene versata la prima rata della rottamazione: da un lato si perdono gli effetti positivi della rottamazione (es. sgravio di sanzioni e interessi di mora), dall’altro (anche se su somme maggiori, appunto, per via di sanzioni e interessi di mora) si riattiva la rateizzazione in corso (il debito residuo verrà ripartito nel numero di rate non pagate alla data di inoltro della domanda).

o Viene versata la prima rata della rottamazione: si accede alla rottamazione, ma, qualora se ne uscisse per tardivo (anche di un solo giorno) o insufficiente (anche di un solo euro) versamento, oltre a perdere tutti i benefici della rottamazione non sarebbe più possibile rateizzare il carico residuo. Questa rigida regola contempla due eccezioni: a) i carichi inclusi in domande presentate prima della scadenza di 60 giorni dalla notifica della cartella; b) carichi inclusi in cartelle non notificate al momento di presentazione dell’istanza.

– L’agente della riscossione, per i carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche (salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda), e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (sempre che non siano già in stato avanzato, ovvero sempre che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati). Sulla questione del pignoramento presso terzi, si ravvisano aperture (rispetto a precedenti interpretazioni) da parte dell’Amministrazione finanziaria, rispetto alla possibilità di interrompere la procedura coattiva a seguito della presentazione della domanda di sanatoria. A prescindere da come evolveranno in concreto le interpretazioni sul punto, l’anticipo della presentazione della domanda può rivelarsi utile da parte di chi, in tal modo, riuscirebbe a fermare le azioni esecutive. Lo stesso fermo amministrativo del veicolo può essere sospeso (e il mezzo riprendere a circolare) a seguito di presentazione della domanda e pagamento della prima rata (fermo restando che solo a rottamazione completata il fermo verrà revocato definitivamente).

– Possono essere rilasciati i certificati di regolarità fiscale e contributiva, anche per la partecipazione a gare di appalto, naturalmente per i carichi oggetto della domanda (salvo revoca, con effetto retroattivo, se poi la rottamazione non si perfeziona).

– Il contribuente risulterà in regola anche con riferimento alle procedure di blocco previste per i rimborsi. Naturalmente il mancato perfezionamento della definizione porterebbe alla sospensione dell’erogazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Anche questa rottamazione, come la precedente, presenta ampie criticità. Pensiamo alla varietà delle casistiche, alle numerose eccezioni, alle interferenze con i contenziosi in corso, ai rischi di decadenza dalle rateizzazioni in essere, alla possibilità di perdere ogni beneficio per effetto di un ritardo minimo o di un insufficiente versamento. La riduzione delle somme dovute può certamente rappresentare un elemento positivo, da tenere nella giusta considerazione. D’altro canto il tempo ristrettissimo per il completamento dei pagamenti rischia, in molti casi, di allontanare proprio i contribuenti più meritevoli (si pensi agli imprenditori e professionisti schiacciati dalla crisi), agevolando paradossalmente chi già possiede le disponibilità economiche e finanziarie per far fronte alle stringenti scadenze (e allora può essere lecito domandarsi perché tali soggetti risultino morosi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria). 

Si consiglia di contattare tempestivamente lo Studio, per una valutazione di convenienza, in presenza di carichi a ruolo definibili (o di dubbi di qualsiasi tipo).

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