Ancora modificata la disciplina
Legge 11 febbraio 2019, n.12 – G.U. n.36 del 12 febbraio 2019
AMPLIATO IL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Come già noto, per il 2019 la fattura rimane cartacea per i soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, e per le operazioni che confluiscono nel sistema TS.
L’ultima modifica estende il divieto di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Sono dunque ora interessate dal divieto anche altre categorie e/o prestazioni (es. fisioterapisti, prestazioni sanitarie di assistenza protesica, ecc.).
In definitiva, tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche sono ora escluse dalla fatturazione elettronica, a prescindere dall’esistenza o meno di un obbligo di invio al sistema TS (è confermato anche il divieto di emissione di fattura elettronica in caso di opposizione del paziente alla trasmissione al sistema TS).
La norma ha pertanto recepito quanto raccomandato dal Garante della privacy (provvedimento n.511/2018): “in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS“. Ciò per evitare violazioni alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n.679/2016, D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018).
ATTENZIONE, SI TRATTA DI UN VERO E PROPRIO DIVIETO
Occorre ricordare che non siamo in presenza di un’agevolazione o di una semplificazione, ma di un vero e proprio divieto.
Non è corretto sostenere che le prestazioni sanitarie potranno continuare ad essere fatturate in modalità cartacea.
E’ corretto invece sostenere che le prestazioni sanitarie dovranno essere fatturate in modalità cartacea, e non potranno essere in alcun modo fatturate in modalità digitale.
Il divieto di emettere fattura elettronica vale anche per i documenti (che dovranno dunque essere esclusivamente cartacei) che contengono sia prestazioni sanitarie che altre voci di spesa.
Un’ipotesi particolare si presenta quando la fattura (es. da medico a medico, o da medico a struttura sanitaria, da medico a compagnia di assicurazione, ecc.) non è diretta alla persona fisica, al paziente (consumatore finale). In linea di principio la fattura deve essere elettronica. Tale fattura però può contenere, in determinate circostanze, i dati della prestazione sanitaria resa a monte alla persona fisica. Si ritiene che in tal caso (in attesa di opportune conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate) la fattura debba rimanere cartacea.
ECCEZIONI
In alcune circostanze però la fattura (da parte del medico o del professionista che effettua abitualmente prestazioni sanitarie) dovrà essere emessa soltanto in modalità digitale. Si pensi ai seguenti casi:
– Cessioni di beni strumentali
– Cessioni o prestazioni di altra natura (es. docenze, consulenze prive dei caratteri della prestazione sanitaria)
RESTA IN VIGORE L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE RICEVUTE
Il processo di digitalizzazione continua tuttavia ad interessare i professionisti dell’area sanitaria, quantomeno dal lato delle fatture elettroniche ricevute (per acquisti, utenze, consulenze, ecc.). Queste debbono infatti essere conservate digitalmente per 10 anni secondo le procedure previste in materia.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.
Anzio, 14 febbraio 2019
Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista