Disciplina in vigore alla luce delle ultime modifiche e della risposta n.78 del 19 marzo 2019 ad interpello – Agenzia delle entrate
Legge 11 febbraio 2019, n.12 – G.U. n.36 del 12 febbraio 2019
Riepiloghiamo di seguito quanto già comunicato con nostra informativa del 14 febbraio 2019, con una variazione: l’Agenzia delle entrate ha infatti chiarito (risposta ad interpello del 19 marzo 2019) che nei soli rapporti tra soggetti con partita IVA (quando dunque il destinatario della fattura non è il paziente persona fisica) la fattura deve essere emessa in formato digitale.
AMPLIATO IL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Come già noto, per il 2019 la fattura rimane cartacea per i soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, e per le operazioni che confluiscono nel sistema TS.
L’ultima modifica (Legge n.12/2019) estende il divieto di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Sono dunque ora interessate dal divieto anche altre categorie e/o prestazioni (es. fisioterapisti, prestazioni sanitarie di assistenza protesica, ecc.).
In definitiva, tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche sono ora escluse dalla fatturazione elettronica, a prescindere dall’esistenza o meno di un obbligo di invio al sistema TS (è confermato anche il divieto di emissione di fattura elettronica in caso di opposizione del paziente alla trasmissione al sistema TS).
La norma ha pertanto recepito quanto raccomandato dal Garante della privacy (provvedimento n.511/2018): “in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS“. Ciò per evitare violazioni alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n.679/2016, D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018).
ATTENZIONE, SI TRATTA DI UN VERO E PROPRIO DIVIETO
Occorre ricordare che non siamo in presenza di un’agevolazione o di una semplificazione, ma di un vero e proprio divieto.
Non è corretto sostenere che le prestazioni sanitarie potranno continuare ad essere fatturate in modalità cartacea.
E’ corretto invece sostenere che le prestazioni sanitarie dovranno essere fatturate in modalità cartacea, e non potranno essere in alcun modo fatturate in modalità digitale.
Il divieto di emettere fattura elettronica vale anche per i documenti (che dovranno dunque essere esclusivamente cartacei) che contengono sia prestazioni sanitarie che altre voci di spesa.
Un’ipotesi particolare si presenta quando la fattura (es. da medico a medico, o da medico a struttura sanitaria, da medico a compagnia di assicurazione, ecc.) non è
diretta alla persona fisica, al paziente (consumatore finale). In linea di principio la fattura deve essere elettronica.
Osservavamo tuttavia che tale fattura avrebbe potuto contenere, in determinate circostanze, i dati della prestazione sanitaria resa a monte alla persona fisica. Es. il medico fattura all’ambulatorio le prestazioni x eseguite sul paziente y. Si riteneva che in tal caso (in attesa di opportune conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate) la fattura dovesse rimanere cartacea.
Ebbene, l’Agenzia delle entrate ha invece sostenuto il contrario, nella risposta n.78 ad interpello (19 marzo 2019).
Fermo restando il divieto di emettere fattura elettronica (quindi l’obbligo di emettere fattura cartacea) al paziente persona fisica (a prescindere da chi sia il soggetto che eroga la prestazione), quando il destinatario della fattura non è il paziente persona fisica, la fattura deve essere emessa in formato elettronico (a meno che non vi sia altro tipo di esonero, es. soggetti in regime forfettario). L’Agenzia delle entrate cita un caso specifico: un professionista A (o una struttura sanitaria, o qualunque altro soggetto) emette correttamente fattura cartacea al paziente; se tale professionista A (o struttura sanitaria, o altro) si è avvalso di altro soggetto (es. altro professionista che chiameremo B) per erogare la prestazione, e riceve appunto a sua volta fattura da questo altro soggetto (B), la fattura che il professionista (o struttura sanitaria) B emette nei confronti del professionista (o struttura sanitaria) A deve essere digitale e pertanto trasmessa allo Sdi.
Se questo è il principio, si può pensare che debbano essere elettroniche anche fatture di altro tipo (es. tra professionista e compagnia di assicurazione), purché siano tra soggetti con partita IVA e non siano emesse nei confronti del paziente persona fisica.
A nostro parere tale interpretazione può in molti casi rivelarsi non corretta.
Tornando all’esempio precedente, se il professionista B ha lavorato per il professionista A, sul paziente x affetto dalla patologia y, può ben accadere che la fattura emessa dal professionista B al professionista A (che secondo l’Agenzia delle entrate deve essere elettronica e quindi trasmessa allo Sdi) contenga l’indicazione del paziente e della patologia, vanificando così di fatto il divieto imposto per ragioni di privacy.
Pur ritenendo che la questione non sia chiusa, e che pertanto l’Agenzia delle entrate debba meglio precisare la sua posizione, non ci si può esimere dal rispetto delle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle entrate. Il consiglio tuttavia è quello di evitare di indicare nella fattura digitale tra soggetti con partita IVA i dati che dovrebbero essere coperti da privacy, senza però rinunciare ad una descrizione corretta dell’operazione (necessaria per il rispetto delle disposizioni fiscali). Es. il professionista B, nella fattura digitale emessa al professionista A, potrebbe limitarsi ad indicare la prestazione svolta, riferendosi ad un generico ed anonimo paziente (es. “nei confronti di vostro paziente“), rimandando poi (es. “come da nota del …“) ad un documento cartaceo non trasmesso allo Sdi, che consenta di abbinare patologia/prestazione e paziente ai soli soggetti interessati ed abilitati ad accedere agli atti (i professionisti stessi, eventuali verificatori), e non allo Sdi.
ECCEZIONI
In alcune circostanze la fattura (da parte del medico o del professionista che effettua abitualmente prestazioni sanitarie) dovrà essere emessa senza alcun dubbio soltanto in modalità digitale. Si pensi ai seguenti casi:
– Cessioni di beni strumentali
– Cessioni o prestazioni di altra natura (es. docenze, consulenze prive dei caratteri della prestazione sanitaria)
RESTA IN VIGORE L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE RICEVUTE
Il processo di digitalizzazione continua tuttavia ad interessare i professionisti dell’area sanitaria, quantomeno dal lato delle fatture elettroniche ricevute (per acquisti, utenze, consulenze, ecc.). Queste debbono infatti essere conservate digitalmente per 10 anni secondo le procedure previste in materia.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.
Anzio 20 marzo 2019
Vincenzo Pollastrini
Dottore commercialista