DECRETO CURA ITALIA – BENEFICI FISCALI Per fronteggiare l’emergenza sanitaria (coronavirus)

di Vincenzo Pollastrini

Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18

In base all’evolversi della situazione lo Studio provvederà a comunicare variazioni e approfondimenti

TERMINI SOSPESI PER TUTTI E PER OGNI VERSAMENTO

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi contributi previdenziali ed assistenziali, ed i premi INAIL, in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020.

Ogni tributo (es. tassa annuale sulle vidimazioni, ritenute su dividendi, su professionisti, ecc.) o soggetto (es. con volume d’affari oltre 2 milioni di euro) che non può applicare dilazioni maggiori (si vedano i paragrafi che seguono) usufruisce di questa proroga minima (4 giorni).

TERMINI SOSPESI PIU’ A LUNGO PER I SETTORI PIU’ DANNEGGIATI

Sospensione fino al 30 aprile dei versamenti per ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente o assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi INAIL, dell’IVA in scadenza a marzo 2020

Versamento al 31 maggio 2020 o a rate (massimo 5 mensili di pari importo da maggio 2020). Nessun rimborso di quanto già versato.

Riguarda:

  • Imprese turistico-ricettive
  • Agenzie di viaggio e turismo e tour operator
  • Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva
  • Soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
  • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • Discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco e biliardi
  • Ricevitorie lotto, lotterie, scommesse, compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
  • Organizzazione di corsi, fiere ed eventi, compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
  • Ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
  • Gestione musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
  • Gestione asili nido e assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, gestione di corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionali per autisti
  • Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
  • Aziende termali e centri per il benessere fisico
  • Gestione parchi divertimento o tematici
  • Gestione di stazioni ferroviarie, di autobus, metropolitane, marittime o aeroportuali
  • Servizi di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, gestione funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie, ski-lift
  • Noleggio mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
  • Noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per spettacoli e manifestazioni
  • Guida e assistenza turistica
  • Onlus ed altri enti del terzo settore espressamente indicati, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività di interesse generale (es. servizi sociali, sanitari, ambiente, formazione, patrimonio culturale, ricerca – il catalogo completo è nell’art.5, comma 1 D.Lgs. n.117/2017)

Un mese in più (30 giugno) per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, che possono inoltre sospendere fino al 31 maggio 2020 (pagamento al 30 giugno, o comunque da giugno fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) il canone di locazione e concessorio per l’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

TERMINI SOSPESI MENO A LUNGO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI AL DI FUORI DEI SETTORI PIU’ DANNEGGIATI

Proroga per imprenditori o professionisti (individuali o società) con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo precedente quello in corso (2019)

Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ma solo per:

  • Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato (Irpef e addizionali)
  • IVA
  • Contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL

Versamento in unica rata il 31 maggio o rate mensili (massimo 5) di pari importo a decorrere dal 31 maggio. Nessun rimborso di quanto già versato.

RITENUTE PROFESSIONISTI, AGENTI E RAPPRESENTANTI, MEDIATORI, PROCACCIATORI D’AFFARI

Se hanno conseguito ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente quello in corso (2019) non superiori a euro 400.000, e nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, possono richiedere ai loro clienti-committenti, sostituti di imposta, di pagare il compenso lordo, senza ritenuta.

Per ora, il beneficio spetta soltanto in relazione a ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. 

Occorre rilasciare apposita dichiarazione.

Il professionista (o agente, o mediatore, ecc.) versa poi in proprio l’importo non trattenuto, entro il 31 maggio, o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo (sempre da maggio).

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DA ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Riguarda le entrate tributarie e non tributarie.

E’ limitata alle scadenze fissate tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento, anche emessi da enti locali.

Il versamento va effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Le rate della rottamazione dei ruoli in scadenza 28 febbraio e 31 marzo sono posticipate al 31 maggio.

VERSAMENTI SETTORE GIOCHI – PREU

La sospensione riguarda anche il prelievo (PREU) sugli apparecchi di cui all’art.110, comma 6, lettera a e b, del relativo testo unico, e del canone concessorio in scadenza 30 aprile

La nuova scadenza è fissata al 29 maggio, con possibili rate mensili di pari importo (ed applicazione di interessi) entro l’ultimo giorno del mese (rata finale fissata al 18 dicembre).

SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI

Come sempre, parliamo di soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia.

Sospesi, e rinviati al 30 giugno, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti (es. dichiarazione IVA di aprile) che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

In questa sospensione non rientrano i termini per l’invio dei dati utili alle dichiarazioni precompilate (in altri provvedimenti sono stati confermati i vecchi termini, o concessi minimi differimenti, diversi da caso a caso).

INDENNITA’ DI 600 EURO AI PROFESSIONISTI

Professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Indennità di 600 euro, per ora una tantum (e non tassabile).

Occorre presentare domanda all’INPS (stanziamento 203,4 milioni di euro).

INDENNITA’ DI 600 EURO AD ARTIGIANI, COMMERCIANTI, IMPRENDITORI AGRICOLI

Lavoratori autonomi iscritti all’INPS, quali artigiani o commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Indennità di 600 euro per ora una tantum (e non tassabile).

Occorre presentare domanda all’INPS (stanziamento 2160 milioni di euro).

SOSTEGNO AL REDDITO PER DIPENDENTI E AUTONOMI, COMPRESI I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI APPARTENENZA

Riguarda coloro che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (o il rapporto di lavoro).

Istituto un fondo per il reddito di ultima istanza per indennità massima totale di 300 milioni di euro.

Occorre decreto applicativo.

CANONE DI LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI

Credito di imposta del 60% del canone di locazione di marzo per immobili C/1.

Soltanto ad imprenditori, utilizzabile in compensazione.

Si applica esclusivamente alle attività sospese per legge (attività commerciali per le quali è stata disposta la chiusura al pubblico dal decreto dell’11 marzo 2020).

SOSTEGNO AI GENITORI LAVORATORI AUTONOMI

Genitori (anche affidatari) professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS.

Diritto al congedo con indennità, per ciascuna giornata, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità.

Spettadal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni.

Riguarda i soli genitori con figli di età non superiore a 12 anni.

Nessun limite di età per i figli con grave disabilità (legge 104, articolo 4, comma 1), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Analoga indennità spetta ai genitori (anche affidatari) lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Questa indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge per ciascuna tipologia di lavoro autonomo.

Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa, si può chiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting (limite massimo 600 euro), erogato mediante libretto famiglia, per prestazioni effettuate nel periodo indicato. Tale bonus può essere concesso anche ai professionisti iscritti alle relative casse professionali di categoria.

Occorre presentare domanda all’INPS, i fondi sono limitati (1261,1 milioni di euro).

BENEFICI PER MUTUI PRIMA CASA

Ammessi al fondo solidarietà mutui prima casa, per 9 mesi, anche lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (o nel minor tempo tra tale data e la presentazione della domanda) un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura/restrizione della propria attività per effetto delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Non occorre ISEE.

Manca il decreto applicativo, la spesa massima è di 400 milioni di euro.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDEBITATE

Sostegno finanziario a piccole e medie imprese colpite dall’emergenza sanitaria per esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari.

Occorre autocertificare di aver subito temporaneamente carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia.

Verranno ammesse soltanto le imprese con esposizioni debitorie non deteriorate.

  1. Aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020: gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.
  2. Prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020: i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020.
  3. Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale: rate o canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020 (è possibile richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale). Verranno stabiliti nuovi piani di rimborso.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DI AMBIENTI DI LAVORO

Concesso ad imprenditori o professionisti per il 2020.

Ammonta al 50% delle spese di sanificazione degli strumenti e degli ambienti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Fondi disponibili: 50 milioni.

Occorre decreto applicativo.

EROGAZIONI LIBERALI

A favore di istituzioni di vario genere, per finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza.

Deducibili dal reddito di impresa.

Detrazione anche per privati ed enti non commerciali, pari al 30%, per importo non superiore a 30.000 euro.

18 marzo 2020

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