SOCIETÀ e IMPRESE INDIVIDUALI

Nuovi adempimenti amministrativi

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (CCI), introduce presidi di allerta con il fine di prevenire la crisi dell’impresa

Gli amministratori di società dovranno garantire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, e, tra l’altro, vigilare in merito all’andamento di alcuni indicatori di bilancio (oneri per molti versi simili si applicano agli imprenditori individuali)

Sono previsti sistemi di segnalazione (da parte di Agenzia delle entrate, INPS, Agente della riscossione, organi di controllo societari) che possono sfociare in specifiche procedure dirette a prevenire o gestire la crisi, sino ad arrivare alla liquidazione giudiziale (fallimento)

Gravano sugli imprenditori in genere e su chi li rappresenta (in particolar modo sugli amministratori di s.r.l.) più accentuate forme di responsabilità (anche patrimoniale personale) in caso di inadempimento

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ e DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

Le società, dunque per loro conto gli amministratori, devono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Devono inoltre attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale (art.2086, Cod. Civ., come modificato per effetto delle nuove disposizioni).

   La maggior parte delle società, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, per rispettare il nuovo precetto, dovrà necessariamente adeguare i propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Tali assetti infatti sono stati negli anni commisurati agli obblighi previsti dalla normativa in materia contabile e fiscale (registri contabili, libri sociali, bilanci, dichiarativi fiscali). Adesso siamo in presenza di regole che impongono un monitoraggio continuo, tramite (tra l’altro) il calcolo e l’aggiornamento di precisi indicatori numerici, con il fine di intercettare in anticipo gli eventuali segnali di una crisi, o addirittura di una perdita di continuità aziendale.

   In estrema sintesi, come vedremo, dovranno essere periodicamente calcolati indici di bilancio per verificare l’andamento della gestione, traendone, se il caso (crisi o perdita di continuità) le dovute conseguenze. Una sorta di “analisi del sangue” delle società, da effettuare e ripetere (per obbligo di legge, anche se l’azienda si ritiene sana) ad intervalli congrui (il più delle volte trimestralmente).

   Per crisi si intende lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Per insolvenza si intende l’impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori).

   Benché il Codice Civile si riferisca alle sole società, il Codice della crisi (CCI, art.3) estende all’imprenditore individuale l’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, e di assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

STRUMENTI DI ALLERTA: L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

I seguenti soggetti sono tenuti a segnalare tempestivamente gli indizi della crisi, per la sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione (attenzione: gli obblighi di segnalazione, previsti per il 15 agosto 2020, sono differiti al 15 febbraio 2021 per le imprese al di sotto dei limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo).

  • Organi di controllo societari, revisore e società di revisione (art.14, CCI): verificano che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario (calcolo indici di bilancio), e quale è il prevedibile andamento della gestione. Devono segnalare immediatamente all’organo amministrativo (motivatamente, per iscritto, con prova di ricezione e fissazione di un congruo termine non superiore a 30 giorni entro il quale l’organo amministrativo deve riferire su soluzioni e iniziative intraprese) l’esistenza di fondati indizi della crisi. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie, informano l’OCRI, l’organismo di composizione della crisi di impresa, che ha il compito di gestire la fase di allerta e, per le imprese diverse da quelle minori (minori sono le imprese non fallibili, con attivo non superiore a € 300.000 nei tre esercizi antecedenti, ricavi non superiori a € 200.000 nei tre esercizi precedenti, debiti non superiori ad € 500.000 – requisiti che devono sussistere congiuntamente), la fase di composizione assistita (diretta in sostanza ad evitare la liquidazione giudiziale – nuovo termine con cui si individua il tradizionale fallimento). Sono previste forme di esonero da responsabilità per i soggetti segnalanti.
  • Banche e intermediari finanziari (art.14, CCI): nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
  • Agenzia delle Entrate (art.15, CCI): avvisa il debitore che il debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla liquidazione periodica, è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore ad € 25.000 (per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino ad € 2.000.000); non inferiore ad € 50.000 (per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino ad € 10.000.000); non inferiore ad € 100.000 (per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente oltre € 10.000.000). L’obbligo di segnalazione decorre dalla liquidazione relativa al primo trimestre dell’anno di imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi.
  • INPS (art.15, CCI): avvisa il debitore quando è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di € 50.000.
  • Agente della riscossione (art.15, CCI): avvisa il debitore quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Codice della crisi, scaduti da oltre 90 giorni, supera la soglia di € 500.000 per le imprese individuali, € 1.000.000 per le società.

   Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della riscossione (c.d. creditori pubblici qualificati), intervengono anche quando il superamento della soglia avviene per effetto di decadenza da rateizzazioni. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione al debitore, effettuano la segnalazione all’OCRI, a meno che il debitore:

  • Abbia dato prova di aver estinto il proprio debito.
  • Abbia regolarizzato la propria posizione con le modalità previste dalla legge.
  • Sia in regola con il pagamento rateale.
  • Ha presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
  • Documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni (risultanti da piattaforma Mef) per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.

   L’attivazione della procedura di allerta (art.12, CCI) da parte dei soggetti indicati, così come la presentazione da parte dell’imprenditore stesso dell’istanza di composizione della crisi, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti (anche se stipulati con pubbliche amministrazioni), né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Eventuali patti contrari sono nulli.

   Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori (ricordiamo che minori sono le imprese non fallibili, con attivo non superiore a € 300.000 nei tre esercizi antecedenti, ricavi non superiori a € 200.000 nei tre esercizi precedenti, debiti non superiori ad € 500.000 – requisiti che devono sussistere congiuntamente), ma la fase successiva sarà in tal caso gestita dall’OCC (Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento).

OBBLIGO DI ATTIVAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ o DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI.

Gli strumenti di allerta non sono l’unico presidio posto dalla legge a prevenzione della crisi di impresa. Ricordiamo che l’imprenditore è tenuto ad organizzarsi in modo tale da assicurare un monitoraggio continuo della situazione, per poter rilevare tempestivamente gli indizi di una crisi, e, conseguentemente, adottare sollecitamente le misure più idonee alla sua composizione.

   Imprese individuali e amministratori di società devono attivarsi (art.24, CCI), presentando domanda di accesso ad una delle procedure previste dal Codice della crisi, quando rilevano (alternativamente):

  • Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
  • Debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
  • Superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, di valori soglia degli indici di bilancio elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

   Non solo esiste un obbligo di attivazione, nel senso sopra indicato.

   Occorre anche tempestività, che sussiste quando il debitore propone una domanda di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi a distanza di non oltre 6 mesi (3 mesi per la composizione assistita) dal verificarsi di una delle condizioni di allerta sopra indicate.

   Ciò significa che calcoli e valutazioni dovranno avvenire con cadenza almeno trimestrale, e che le contabilità dovranno essere idonee ed aggiornate. Un esempio: la normativa fiscale consente l’adozione della contabilità semplificata per imprese che rispettano determinati parametri dimensionali. La contabilità semplificata non permette tuttavia l’analisi dei flussi finanziari e dei conti patrimoniali, con il rischio di grave pregiudizio ai fini dell’autoanalisi. In molti casi sarà pertanto necessario mutare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

   MISURE PREMIALI PER SOCIETA’ e IMPRENDITORI INDIVIDUALI CHE SI ATTIVANO TEMPESTIVAMENTE

Di seguito (art.25, CCI), una serie di benefici (tra loro cumulabili) che spettano a società e imprenditori individuali che, rilevato un indicatore di allerta (vedi paragrafo precedente), tempestivamente presentano istanza di composizione assistita della crisi (e ne seguono in buona fede le indicazioni), ovvero domanda di accesso ad una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza che non sia dichiarata in seguito inammissibile:

  • Gli interessi sui debiti tributari che maturano durante la procedura di composizione assistita sono ridotti alla misura legale (attualmente 0,05%).
  • Le sanzioni tributarie per le quali è prevista una misura ridotta se pagate entro un certo termine, sono ridotte alla misura minima se il termine scade dopo la presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi o della domanda di accesso ad una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza.
  • Sanzioni e interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta.
  • Sono previste possibilità di proroga dei termini per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
  • La proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella presentata dal debitore non è ammissibile, se il professionista incaricato attesta che la proposta dei debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti. In sostanza, tra le varie proposte, viene preferita quella presentata dal debitore stesso.
  • Per alcuni tipi di reati (quando le procedure sfociano in concordato preventivo, liquidazione giudiziale – locuzione con cui è stato sostituito il termine fallimento – o accordo di ristrutturazione dei debiti), limitatamente alle condotte poste in essere prima della procedura, se il danno cagionato è di speciale tenuità, è prevista la non punibilità (bancarotta semplice e fraudolenta, ricorso abusivo al credito). Ove il danno non fosse di speciale tenuità, la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno 1/5 dell’ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di € 2.000.000.

GLI INDICI DI BILANCIO DA VALUTARE

Di seguito, gli indicatori elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (art.13, CCI), con un’avvertenza. L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche (es. classificazione non corrispondente esattamente a quelle Istat, o peculiarità del modello di business), gli indici in esame, ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio, riportando gli indici alternativi idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa, e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione ha efficacia dall’esercizio successivo.

  • Patrimonio netto: nelle società di capitali non deve scendere, per effetto di perdite, al di sotto del limite legale (nelle altre imprese non deve diventare negativo). L’unico rimedio è la ricapitalizzazione. Se il patrimonio netto è negativo o al di sotto del limite legale, e mancano le prove della ricapitalizzazione, non è necessario calcolare gli altri indici, in quanto siamo già in presenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi (è pregiudicata la continuità aziendale).
  • DSCR (debt service coverage ratio): se il patrimonio netto è in regola, e l’azienda dispone di dati di budget di tesoreria affidabili, occorre verificare che il DCSR a sei mesi non sia inferiore a 1. L’indice è dato dal rapporto tra risorse disponibili a 6 mesi, per il rimborso dei debiti finanziari, e le uscite previste contrattualmente a 6 mesi per il rimborso di debiti finanziari. Esiste anche un secondo metodo di calcolo (più complesso), che al denominatore comprende anche i debiti fiscali e contributivi oltre le scadenze di legge, nonché i debiti verso fornitori con ritardi patologici. Se il DSCR è inferiore a 1, non è necessario calcolare gli altri indici, in quanto siamo già in presenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi (è pregiudicata la continuità aziendale).
  • Indici di settore: se il patrimonio netto è positivo (e il capitale sociale supera il minimo legale) e il DSCR è inattendibile o non disponibile (perché ad esempio l’azienda non dispone di un budget di tesoreria), si calcolano i seguenti 5 indici, che vanno confrontati con valori-soglia differenziati per settore di attività. Se tutte le soglie vengono infrante, siamo in presenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi. Se anche un solo indice (dei 5) è in regola, manca una ragionevole presunzione dello stato di crisi. Ecco gli indici:
  • Indice di sostenibilità degli oneri finanziari: rapporto tra oneri finanziari e fatturato.
  • Indice di adeguatezza patrimoniale: rapporto tra patrimonio netto e debiti totali.
  • Indice di ritorno liquido dell’attivo: rapporto tra cash flow e totale attivo.
  • Indice di liquidità: rapporto tra il totale delle attività a breve termine e il totale delle passività a breve termine.
  • Indice di indebitamento previdenziale o tributario: rapporto tra il totale dell’indebitamento previdenziale e tributario e il totale dell’attivo.

   Le aziende di minori dimensioni, che adottano schemi di bilancio semplificati, devono rendere disponibili i dati utilizzati per i calcoli.

   Per le imprese costituite da meno di due anni l’unico indice rilevante è il patrimonio netto, a meno che vi sia stato un subentro, come nel caso di scissioni, incorporazioni, conferimenti, acquisti o affitti di rami aziendali.

   Per le imprese in liquidazione (se hanno cessato l’attività) rileva il rapporto tra il valore di realizzo dell’attivo liquidabile e il debito complessivo. Rileva anche la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, o di un DSCR inferiore a 1. Il patrimonio netto, di per sé, potrebbe non assumere significato (si pensi alla presenza di asset con valori di libro inferiori rispetto a quelli di effettiva liquidazione).

   Sono previste alcune specificità, nel calcolo degli indici, per le cooperative.

   Anche se tutti gli indicatori sin qui descritti sono regolari, può configurarsi una ragionevole presunzione dello stato di crisi in altri due casi:

  • Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, a loro volta emergenti quando (tenendo conto che esistono specifici ed ulteriori criteri aggiuntivi per individuare ritardi non significativi in quanto fisiologici, come ad esempio quando il fornitore esegue regolarmente le forniture senza condizionarle a pagamenti immediati):
  • Si verificano le situazioni per cui Agenzia Entrate / Inps / Agente della riscossione sono tenuti ad effettuare le segnalazioni.
  • Si verificano non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori, ovvero grave pregiudizio negli approvvigionamenti.
  • Si verificano, nei rapporti con istituzioni finanziarie, ritardi di pagamento superiori a 90 giorni oltre le soglie di rilevanza per la classificazione creditizia scaduta in stato di default (in valore assoluto, 500 euro, in valore relativo l’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il medesimo intermediario finanziario), e ogni altra circostanza che determini la decadenza dal beneficio del termine.
  • Si verifica l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
  • Si verifica l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
  • Assenza delle prospettive di continuità per l’esercizio in corso (con un minimo di 6 mesi) per cause diverse da probabili insolvenze, che possiamo così esemplificare (l’elenco che segue è tratto dal lavoro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “Crisi d’impresa – Gli indici dell’allerta”, del 20 ottobre 2019):
  • Intenzione della direzione di liquidare l’impresa o cessare le attività.
  • Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione.
  • Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti.
  • Difficoltà con il personale.
  • Scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti.
  • Comparsa di concorrenti di grande successo.
  • Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa potrebbe non riuscire a far fronte.
  • Modifiche di norme o politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa.
  • Eventi catastrofici in assenza di polizza assicurativa (o con massimali insufficienti).

I POSSIBILI ESITI DELLA CRISI

Non è compito della presente trattazione analizzare i complessi e molteplici strumenti di prevenzione e risoluzione, giudiziali o meno, delle crisi di impresa. Ci limitiamo a segnalare alcuni possibili esiti, con riserva di successivi approfondimenti, ove espressamente richiesto.

  • La composizione assistita della crisi. Avviene con l’ausilio dell’OCRI (Organismo di composizione della crisi di impresa), costituito presso ciascuna camera di commercio, con il compito di ricevere le segnalazioni degli organi di controllo societari o dei creditori pubblici qualificati, gestire il procedimento di allerta, e assistere l’imprenditore su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita (artt.16 e 17, CCI). Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell’istanza del debitore, convoca il debitore stesso (nonché gli organi di controllo se la società ne è dotata). Valutata la situazione, si possono configurare i seguenti esiti (art.18, CCI):
  • Archiviazione: quando si ritiene insussistente lo stato di crisi, o si tratta di soggetto cui non si applicano gli strumenti di allerta.
  • Individuazione con il debitore delle possibili misure: nell’ambito di tale attività, il debitore può presentare istanza di accesso al procedimento di composizione assistita della crisi (art.19, CCI), che a sua volta può dare luogo, ad esempio, ai seguenti esiti:accordo con i creditori, assimilabile all’accordo che dà esecuzione al piano attestato di risanamento (art.56, CCI, può essere ottenuto anche senza l’ausilio dell’OCRI); accordo di ristrutturazione dei debiti (art.57, CCI, può essere ottenuto anche senza l’ausilio dell’OCRI, non vi possono accedere gli imprenditori minori).
  • Accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza: se non si è raggiunto un accordo con i creditori, e permane lo stato di insolvenza (art.21, CCI).
  • Segnalazione al pubblico ministero: se il debitore, ritenuto insolvente, non compare per l’audizione, o comunque in assenza di accordi e di domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza (art.22, CCI).
  • Accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Possono essere a loro volta suddivise nelle seguenti tipologie:
  • Accordi: in parte già citati, in quanto esperibili anche nella fase di composizione assistita (piani attestati di risanamento, o, per gli imprenditori diversi da quelli minori, accordi di ristrutturazione dei debiti (art.56, art.57, CCI).
  • Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art.65 e segg., CCI): possono accedervi (oltre al consumatore, del quale non trattiamo in questa sede) il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start up innovative, e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale (fallimento). Alcune funzioni istituzionali possono essere svolte dall’OCC (Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento). Nell’ambito di tali procedure si inquadra (ne è escluso, tra le figure sopra indicate, il consumatore) il concordato minore, che consiste in una proposta ai creditori, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale (ovvero quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori).
  • Concordato preventivo: nell’ambito di tale procedura (art.84, CCI) il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. Sono esclusi dalla procedura gli imprenditori minori (quelli non soggetti a liquidazione giudiziale – termine che ha sostituito il precedente, fallimento).
  • Liquidazione giudiziale (in sostanza, locuzione con cui è stato sostituito il termine fallimento): riguarda le imprese diverse da quelle minori (art.121, CCI), intendendo per imprese minori quelle con attivo non superiore a € 300.000 nei tre esercizi antecedenti, ricavi non superiori a € 200.000 nei tre esercizi precedenti, debiti non superiori ad € 500.000 – requisiti che devono sussistere congiuntamente.
  •  Liquidazione controllata: riguarda il debitore in stato di sovraindebitamento (art.268, CCI), pertanto l’imprenditore minore, per il quale non sussistono i presupposti dimensionali della liquidazione giudiziale (fallimento).
  • Incriminazione: a ciascuna delle procedure indicate sono abbinati reati, anche molto gravi, a cui può andare incontro, principalmente e se commessi, il debitore. Si pensi, soltanto a titolo esemplificativo e in estrema sintesi, ai reati di bancarotta semplice (art.322, CCI) o fraudolenta (art.323, CCI), ricorso abusivo al credito, denuncia di creditori inesistenti, ecc. (liquidazione giudiziale), ai reati di attribuzione di attività inesistenti, simulazione di crediti, bancarotta semplice o fraudolenta (concordato preventivo, ma in parte – bancarotta – anche in alcuni tipi di accordi di ristrutturazione dei debiti), all’aumento o diminuzione del passivo, alla sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo, alla simulazione dolosa di attività inesistenti (procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), alla produzione di documentazione contraffatta o alterata, alla sottrazione, all’occultamento, alla distruzione in tutto o in parte della documentazione debitoria o contabile (procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e liquidazione controllata), ai pagamenti in violazione del piano, all’aggravamento della posizione debitoria, all’intenzionale non rispetto dei contenuti del piano (concordato minore e piano di ristrutturazione dei debiti). In conclusione, se le procedure indicate possono rappresentare in alcuni casi strumenti idonei per l’uscita da una situazione di crisi, non bisogna mai dimenticare che una condizione indispensabile (anche per minimizzare i rischi di natura penale) è sempre e comunque la tenuta in ordine della contabilità, e la sua piena rispondenza ai fatti di gestione e alle norme vigenti.

PERCHE’ E’ NECESSARIA LA VERIFICA PERIODICA DEGLI INDICI DI BILANCIO, ANCHE NEL CASO DI AZIENDE SANE

Per quanto spiegato, valutare periodicamente (con cadenza almeno trimestrale – addirittura ridotta per alcune tipologie di imprese) gli indici di bilancio che consentono di intercettare un segnale di crisi diventa di fondamentale importanza.

   La segnalazione tempestiva consente di accedere alle misure premiali, di cui sopra.

   La segnalazione tempestiva consente anche agli amministratori di evitare attribuzioni di responsabilità (o attenuarne le conseguenze) per eventuali comportamenti omissivi o comunque difformi rispetto alle norme vigenti.

   Ricordiamo che, dal 16 marzo 2019, l’articolo 2476 del Codice Civile ha aggiunto alle tradizionali forme di responsabilità degli amministratori di s.r.l. (verso la società, con azione da parte dei soci, nonché verso il terzo o il singolo socio in caso di danni diretti causati da atti dolosi o colposi), la responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Detto in altri termini, e più semplicemente, l’amministratore di una s.r.l. rischia l’intero patrimonio personale se non ha adottato tutti gli strumenti necessari per la conservazione del patrimonio sociale. Un creditore insoddisfatto (fornitore, Agenzia entrate, Inps, ecc.) potrebbe dunque aggredire i beni personali (conti correnti, beni immobili e mobili, crediti, quote societarie, ecc.) dell’amministratore, anche in una s.r.l.

   Si potrebbe pensare che i nuovi obblighi riguardino soltanto le aziende in non buone acque.

   Sarebbe un grave errore.

   La storia economica (soprattutto degli ultimi anni) narra purtroppo anche di aziende particolarmente floride, e tuttavia crollate in tempi rapidissimi per eventi eccezionali (si pensi, soltanto a titolo di esempio, ai casi più frequenti: imprese dipendenti da pochi grandi clienti che per qualche ragione revocano le commesse, o falliscono; innovazioni che rendono obsoleti i prodotti venduti o i servizi offerti; eventi imprevisti, come l’attuale virus, o atti terroristici, in relazione alle aziende del turismo; mutamenti legislativi che portano fuori mercato determinate attività, ecc.).

   La periodicità raccomandata nei controlli è almeno trimestrale (per il rispetto del requisito della tempestività). E’ chiaro dunque che le imprese dovranno organizzarsi in modo tale da poter esprimere una situazione di bilancio aggiornata almeno ogni tre mesi.

   Anche le aziende sane e con buone prospettive dovranno pertanto organizzarsi per una rilevazione periodica adeguata degli indicatori di bilancio.

14 febbraio 2020

Condividi su:

Prenota una consulenza

Studio Pollastrini dal 1992 offre assistenza e consulenza in ambito tributario, aziendale, societario e del lavoro.