Credito d’imposta per le commissioni bancarie

A fronte delle disposizioni relative alla deducibilità/detraibilità delle spese per carburante, l’art. 1 co. 924 – 925 della L. 205/2017 riconosce agli esercenti impianti di distribuzione carburante un credito d’imposta sulle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate.

Soggetti beneficiari

La disposizione si riferisce “agli esercenti di impianti” in generale e, dunque, a chiunque (circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8, § 2.2):

• in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, ecc.);

• svolge l’attività di distribuzione di carburante e sostiene il costo di commissione. Ambito oggettivo Il credito d’imposta è riconosciuto per le transazioni effettuate dall’1.7.2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, debito o prepagate (circ. Agenzia delle Entrate 8/2018, § 2.2).

L’agevolazione vale con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni, sia di consumatori finali (art. 16 del DL 34/2019). Il credito d’imposta spetta per le commissioni relative soltanto alle cessioni di carburante e non a transazioni diverse.

Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le suddette transazioni.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

• esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo “6896”), tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ris. 3/2019);

• a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Resta fermo il rispetto del Regolamento UE 1407/2013 relativo al regime de minimis. (Versione aggiornata al 8.1.2020)

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