di Vincenzo Pollastrini
D.L. n.198/2021
La normativa si propone di adottare una maggiore tutela dei fornitori (ritenuti parti deboli) e degli operatori della filiera agricola e alimentare
Tra l’altro, vengono modificate le disposizioni in materia, vigenti dal 2012
Gli operatori del settore dovranno pertanto rivedere le procedure adottate a livello di contrattazione e pratiche commerciali
Sono previste conseguenze in termini di sanzioni applicabili, e di nullità delle clausole contrattuali
QUALI SONO LE OPERAZIONI ED I PRODOTTI A CUI SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI
Si tratta delle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato di fornitori e clienti.
Per fornitore si intende qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, compreso un gruppo di tali soggetti, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni.
Sono escluse:
– le cessioni che avvengono direttamente tra fornitori e consumatori (dettaglio)
– le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito
– i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui sono soci o ad organizzazioni di produttori (D.Lgs. n.102/2005) di cui sono soci
Le singole clausole contrattuali che si pongono in contrasto con la disciplina in esame sono nulle, ferma restando la validità del contratto.
I prodotti agricoli ed alimentari, la cui cessione rende obbligatorio l’adeguamento alle disposizioni che seguono, sono quelli elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
- Animali vivi
- Carni e frattaglie commestibili
- Pesci, crostacei e molluschi
- Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
- Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
- Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti, non atti all’alimentazione umana
- Piante vive e prodotti della floricoltura
- Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
- Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
- Caffè, tè e spezie, escluso il matè
- Cereali
- Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
- Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
- Pectina
- Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
- Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti “primo sugo”
- Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
- Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
- Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
- Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
- Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
- Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
- Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
- Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
- Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
- Melassi, anche decolorati
- Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
- Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
- Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
- Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
- Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole
- Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle)
- Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
- Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi in elenco, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
- Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
- Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
- Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
- Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
- Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
- Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Anche i prodotti non rientranti nell’elenco riportato sono disciplinati dalle nuove regole, qualora vengano trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati.
I CONTRATTI DI CESSIONE
Tutti i nuovi contratti devono conformarsi alle regole che esamineremo, con la particolarità che i contratti già in essere al 15 dicembre 2021 dovranno essere adeguati entro il 15 giugno 2022.
Attenzione: molte aziende hanno in passato regolato verbalmente (limitandosi a sintetiche integrazioni in fattura) i rapporti con le controparti commerciali (a determinate condizioni la normativa precedente lo consentiva). Questi rapporti devono essere rivisti e resi conformi alla nuova disciplina.
I contratti devono rispettare i seguenti requisiti di forma e contenuto:
- Conclusione obbligatoria mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti
- Indicazione della durata, che non può essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti (la deroga è ammessa soltanto se concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo i canoni indicati nel decreto). Una durata pattuita in misura inferiore ai 12 mesi, in violazione dei requisiti di ammissibilità della deroga stessa, rende comunque la durata del contratto pari a 12 mesi. L’obbligo di durata minima non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio (art.5, Legge n.287/1991)
- Indicazione della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto
- Indicazione del prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto. La vendita sottocosto di prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita soltanto per i prodotti invenduti a rischio di deperibilità, oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta (per le vendite sottocosto, si rinvia all’apposito paragrafo)
- Indicazione delle modalità di consegna e pagamento. Per la tempistica relativa al pagamento del corrispettivo occorre rispettare una serie di disposizioni (si rinvia all’apposito paragrafo)
- Rispetto dei requisiti di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni (oltre che durante la relazione commerciale, anche nella fase antecedente e successiva). Sul punto, si veda il paragrafo relativo alle buone pratiche commerciali
Fermo restando il divieto di adottare pratiche commerciali sleali, sono salve le condizioni contrattuali (anche se riferite ai prezzi) definite nell’ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo i canoni indicati nel decreto.
Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto devono essere indicati in allegato i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato.
L’OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA
Se nella normativa del 2012 erano ammesse deroghe, l’obbligo della forma scritta assume ora valenza generale.
E’ ammesso infatti ricorrere a modalità più spedite rispetto ad una formale stipula contrattuale (es. indicazione nei documenti di trasporto o di consegna, nelle fatture, negli ordini di acquisto), ma occorre a monte un accordo quadro, ovvero un contratto di base (concluso anche a livello di centrali di acquisto) che disciplina i conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui condizioni di compravendita, caratteristiche dei prodotti, listino prezzi, prestazioni di servizi e loro eventuali rideterminazioni.
Rientra nella definizione di contratto quadro anche la pattuizione tra organizzazioni di produttori e organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, aventi ad oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché l’insieme delle condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare, senza che da ciò derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato (D.Lgs. n.102/2005, art.1, comma 1, lettera f).
Si consiglia di rivedere con attenzione tutti i rapporti in essere, e di procedere, ove necessario, ad una nuova contrattazione in forma scritta (ovvero all’adeguamento nei termini indicati delle posizioni in essere al 15 dicembre 2021).
IL DIVIETO DELLE VENDITE SOTTOCOSTO
Fermo restando l’impianto normativo e sanzionatorio di cui al D.Lgs. n.114/1998, e al D.P.R. n.218/2001, la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità, oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.
E’ in ogni caso vietato imporre al fornitore condizioni tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti (direttamente o indirettamente) dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto, non imputabili a negligenza del fornitore.
Se viene riscontrata una vendita sottocosto, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto dal prezzo risultante dalle fatture di acquisto. Se il riscontro non è possibile, si applica il prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall’ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), ovvero, in mancanza di quest’ultimo, il prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.
LA TEMPISTICA PREVISTA PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO NEI CONTRATTI DI CESSIONE CON CONSEGNA PATTUITA SU BASE PERIODICA
Si tratta di accordi quadro o contratti di fornitura con prestazioni periodiche o continuative, a loro volta riferiti a:
- Cessione di prodotti agricoli e alimentari deperibili (quelli che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione): è vietato il versamento del corrispettivo (da parte dell’acquirente) dopo oltre 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate (che in ogni caso non può essere superiore ad un mese), oppure (a seconda di quale delle due date sia successiva) dopo oltre 30 giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna
- Cessione di prodotti agricoli e alimentari non deperibili: è vietato il versamento del corrispettivo (da parte dell’acquirente) dopo oltre 60 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate (che in ogni caso non può essere superiore ad un mese), oppure (a seconda di quale delle due date sia successiva) dopo oltre 60 giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna
Queste regole devono essere rispettate all’interno dei contratti, ma anche, più in generale, nelle relazioni commerciali (es. fase precontrattuale e successiva).
Esistono tassative eccezioni, per i pagamenti:
- Effettuati nel quadro di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole (art.23, regolamento UE n.1308/2013)
- Effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria
- Nell’ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, a condizione che: 1) i termini di pagamento siano inclusi in contratti tipo vincolanti (art.164, regolamento UE n.1308/2013) prima del 1° gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto; 2) i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o lo diventino
LA TEMPISTICA PREVISTA PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO NEI CONTRATTI DI CESSIONE CON CONSEGNA PATTUITA SU BASE NON PERIODICA
Si tratta di accordi quadro o contratti di fornitura con prestazioni diverse da quelle periodiche o continuative, a loro volta riferiti a:
- Cessione di prodotti agricoli e alimentari deperibili (quelli che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione): è vietato il versamento del corrispettivo (da parte dell’acquirente) dopo oltre 30 giorni dalla data di consegna, oppure (a seconda di quale delle due date sia successiva) dopo oltre 30 giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere
- Cessione di prodotti agricoli e alimentari non deperibili: è vietato il versamento del corrispettivo (da parte dell’acquirente) dopo oltre 60 giorni dalla data di consegna, oppure (a seconda di quale delle due date sia successiva) dopo oltre 60 giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere
Queste regole devono essere rispettate all’interno dei contratti, ma anche, più in generale, nelle relazioni commerciali (es. fase precontrattuale e successiva).
LA TUTELA DEL FORNITORE IN CASO DI RITARDO NEI PAGAMENTI
Oltre alle tradizionali forme di tutela (es. rimedi di cui al D.Lgs. n.231/2002), sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora (da calcolare secondo specifiche disposizioni, assumendo come riferimento il tasso vigente al 1° gennaio per il primo semestre, al 1° luglio per il secondo semestre), maggiorati di ulteriori 4 punti percentuali e inderogabili, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.
Se il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, le parti possono espressamente (e sempre per iscritto) pattuire un termine superiore, quando ciò è oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, sempre senza mai superare i 60 giorni (art.4, comma 4, D.Lgs. n.231/2002).
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI VIETATE
Il divieto riguarda non soltanto la fase contrattuale, ma l’insieme delle relazioni commerciali, non è derogabile, e riguarda:
- L’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni. Un regolamento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali individuerà i casi particolari ed i settori nei quali le parti possono stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni (4c)
- La modifica unilaterale (di una qualunque delle parti) delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi, oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti (4d)
- La richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari (4e)
- L’ inserimento, da parte dell’acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell’acquirente, o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purché tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore (4f)
- Il rifiuto, da parte dell’acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l’acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest’ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio, e sempreché lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni con effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui alla normativa in oggetto (4g)
- L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore, ai sensi della normativa richiamata dal decreto, o di qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore (4h)
- La minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell’acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all’Autorità di contrasto (ICQRF, Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) o nella cooperazione con essa nell’ambito di un’indagine (4i)
- La richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte di quest’ultimo (4j)
- L’acquisto di prodotti agricoli e alimentari ricorrendo a gare e aste elettroniche a doppio ribasso (5a)
- L’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, compresa la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione (5b)
- L’omissione, nella stipula di un contratto riguardante la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una sola delle condizioni richieste dal regolamento UE n.1308/2013 (art.168, par.4) (5c)
- L’imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (5d)
- L’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti (5e)
- Subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre (5f)
- Il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali (5g)
- L’adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento (5h)
- L’imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto (5i)
- L’esclusione dell’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti (5j)
- La previsione nel contratto di una clausola che imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere fattura, salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo dopo l’ultima consegna del mese (5k)
- L’imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte (5l)
- L’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente (5m)
- L’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l’insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti (5n)
- L’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, dell’inserimento di prodotti nuovi nell’assortimento (5o)
- L’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale (5p)
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI VIETATE, SALVO DIVERSI ACCORDI
Le seguenti pratiche commerciali, pur considerate sleali e di norma vietate, sono ritenute lecite se precedentemente concordate da fornitore e acquirente nel contratto di cessione, nell’accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci.
- Restituzione dall’acquirente al fornitore di prodotti agricoli e alimentari invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento
- Richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi
- Richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico (in tutto o in parte) del costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall’acquirente, quest’ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato
- Richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari
- Richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari
- Richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore
Come è evidente, tranne il primo caso, si tratta di pratiche commerciali con cui l’acquirente impone al fornitore di sostenere una serie di costi. In tal caso, se la pratica commerciale è ammessa in quanto previamente e correttamente concordata, l’acquirente è tenuto a consegnare al fornitore che ne faccia richiesta una stima scritta dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi (a seconda dei casi), e (escludendo l’ipotesi dell’accollo degli sconti riconducibili alla campagna promozionale – terzo punto) fornisce anche una stima scritta dei costi per il fornitore, con i criteri alla base di tale stima.
LE BUONE PRATICHE COMMERCIALI
Il decreto elenca una serie di elementi la cui presenza è considerata attuativa dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali.
In particolare, rientrano tra le buone pratiche commerciali:
– una durata degli accordi e dei contratti di filiera pari ad almeno 3 anni
– contratti di cessione conformi alle condizioni contrattuali definite nell’ambito degli accordi quadro ovvero conclusi con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale secondo i canoni indicati nel decreto (per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto di questi contratti, possono essere utilizzati messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: “Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare” – L’ICQRF ne inibisce l’utilizzo se riscontra irregolarità)
– contratti di esecuzione retti (nella loro negoziazione e nella successiva esecuzione) dai seguenti criteri: conformità dell’esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale; assunzione da parte di ogni soggetto della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilità delle richieste
VERIFICHE E SANZIONI
Il decreto è sorretto da un robusto apparato sanzionatorio, che fa salve le repressioni di natura penale, ove applicabili.
L’Autorità di contrasto (ICQRF) può svolgere indagini sia di propria iniziativa che a seguito di denuncia (tutelando l’identità del denunciante), avvalendosi anche dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
In alcuni casi è prevista la pubblicità dei provvedimenti sanzionatori, che si sommano alle possibili azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni generati. Sono inoltre previste forme di inibitoria, e non è consentito il pagamento delle sanzioni nella misura ridotta di cui all’art.16, Legge n.689/1981.
Di seguito, le sanzioni amministrative.
Violazioni delle disposizioni di cui all’art.3, comma 2 (contratti da concludere per iscritto prima della consegna, con indicazioni obbligatorie); violazioni di cui all’art.4, comma 1, lettera g (conferma per iscritto delle condizioni di un contratto): sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato (intendendo per tale i ricavi/compensi) realizzato nell’ultimo esercizio precedente l’accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto, e non può essere inferiore a € 2.000.
Violazioni delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 (durata minima): sanzione amministrativa pecuniaria (all’acquirente) fino al 3,5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione, nonché all’entità del danno provocato all’altro contraente, e non può essere inferiore a € 10.000.
Violazioni delle disposizioni di cui all’art.4, comma 1, lettere a e b (termini di pagamento): sanzione amministrativa pecuniaria (al debitore) fino al 3,5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento all’entità dei ritardi, e non può essere inferiore a € 1.000.
Violazioni delle disposizioni di cui all’art.4, comma 1, lettere c, d, e, f, h i, j (si vedano i relativi contrassegni nel paragrafo relativo alle pratiche commerciali vietate): sanzione amministrativa pecuniaria (all’acquirente) fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione, nonché all’entità del danno provocato all’altro contraente, e non può essere inferiore a € 30.000.
Violazioni delle disposizioni di cui all’art.4, comma 4 (pratiche commerciali sleali vietate salvo diversi accordi): sanzione amministrativa pecuniaria (all’acquirente) fino al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione, nonché all’entità del danno provocato all’altro contraente, e non può essere inferiore a € 15.000.
Violazioni delle disposizioni di cui all’art.5, comma 1, lettere a, b, c, l, m, n, o, p (si vedano i relativi contrassegni nel paragrafo relativo alle pratiche commerciali vietate): sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione, nonché all’entità del danno provocato all’altro contraente, e non può essere inferiore a € 10.000. La sanzione è raddoppiata in caso di concorso della violazione dei divieti di cui all’art.5, comma 1, lettere a e b.
Violazioni delle disposizioni di cui all’art.5, comma 1, lettere d, e, f, g, h, i, j, k (si vedano i relativi contrassegni nel paragrafo relativo alle pratiche commerciali vietate): sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione, nonché all’entità del danno provocato all’altro contraente, e non può essere inferiore a € 5.000.
Violazioni delle disposizioni relative al divieto di vendita sottocosto di prodotti agricoli e alimentari: sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098. In caso di recidiva (commissione della stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto vendita) o di particolare gravità, può essere inoltre disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.
Quando viene comminata l’inibitoria alla prosecuzione della pratica sleale, e ciò nonostante la pratica sleale viene proseguita, si applica la sanzione amministrativa nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento.
Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni è aumentata fino al doppio (fino al triplo in caso di ulteriori reiterazioni).
In ogni caso, tutte le sanzioni qui indicate non possono eccedere il 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento.