30 SETTEMBRE 2021 – Scadenza per le rate sospese (cartelle, rottamazione, ecc.)

di Vincenzo Pollastrini

D.L. 17 marzo 2020, n.18, art.68,     D.L. 28 ottobre 2020, n.137, art.13 decies

Come spiegato in altre comunicazioni ed in altri articoli, entro il 30 settembre 2021, in assenza di proroghe dell’ultimo minuto, dovranno essere versate le rate sospese dei ruoli (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.), maturate nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021.

Il 30 settembre 2021 scade anche la rata della rottamazione (per chi vi aveva aderito) la cui scadenza originaria era fissata al 31 luglio 2020.

Può sembrare paradossale che il legislatore abbia concesso una così lunga sospensione, per poi pretendere integralmente il versamento di quanto sospeso. Le difficoltà degli operatori economici non si sono di colpo risolte. In realtà questa anomalia è dovuta alla convinzione (dimostratasi poi errata) che il periodo di sospensione sarebbe stato più breve, e che quindi sarebbero state ben poche le rate da versare integralmente in unica soluzione.

Ad oggi coloro che hanno sospeso tutte le rate si trovano a dover versare 18 rate in unica soluzione entro il 30 settembre.

Di fatto, la maggior parte degli operatori non riuscirà ad onorare tale scadenza. E’ pertanto auspicabile (e probabile) che il Governo intervenga distribuendo le rate residue in un congruo periodo. Tuttavia in assenza di certezze, se non si vuole perdere il beneficio della rateizzazione occorre versare un numero tale di rate che consenta di lasciare scoperte al massimo 9 rate (versando per cautela anche la rata ordinariamente scadente a settembre 2021). Per questa scadenza cumulata non esiste la possibilità di pagare con un lieve ritardo (sette giorni), prevista per altre specifiche tipologie.

Dal momento che è probabile uno slittamento, è consigliabile (per chi è in difficoltà) pagare l’ultimo giorno e non prima (si rischia la beffa di aver tentato l’impossibile per rispettare il versamento, e poi ritrovarsi con la proroga dell’ultimo minuto).

Naturalmente non potrà essere in alcun modo saltata la scadenza per la rottamazione (30 settembre 2021), pena la perdita dei relativi benefici.

Altro paradosso: coloro che sono decaduti dalla rateizzazione prima dell’8 marzo 2020 possono essere riammessi se presentano domanda entro il 31 dicembre 2021, e senza la necessità di versare le rate scadute alla data di presentazione della nuova domanda di rateizzazione.

Si ricorda infine che dal 1° settembre l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha ripreso le attività esecutive (pignoramenti, anche presso terzi, fermi amministrativi, ecc.).

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